IPSSCS Sraffa




Visto il DPR 24/6/1998 n. 249, che introduce lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, si ritiene indispensabile aggiornare il Regolamento d’Istituto richiamando in particolare i doveri cui sono tenuti gli studenti e i diritti loro riconosciuti, introducendo l’organo interno di garanzia a loro tutela.
 
ART. 1
L’Istituto, con la collaborazione attiva delle famiglie, svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civica, a prepararli ad assolvere i doveri sociali e a porli su un piano d’effettiva libertà nel loro sviluppo civile, morale, intellettuale, professionale e culturale.
ART. 2
I rapporti tra le varie componenti s’informano al colloquio e alla collaborazione.
ART. 3
Gli studenti, assistiti quotidianamente dal Preside e dai docenti, si educano all’esercizio della democrazia partecipando attivamente e responsabilmente alla vita della scuola, quale componente necessaria della comunità educativa.
ART. 4
Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, degli alunni guidati dagli insegnanti.
Il Preside e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
ART. 5
Gli studenti, anche in seguito a loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola.
 
ART. 6
La scuola s’impegna a promuovere le condizioni per assicurare:
a)   Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
b)  Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c)   Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d)  La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e)   La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f)    Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
ART. 7
Gli studenti partecipano alle attività della scuola intesa come “comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”.
La partecipazione assidua, attiva e disciplinata degli studenti alla vita scolastica è uno dei requisiti fondamentali per il buon funzionamento dell’Istituto. La responsabilità disciplinare è personale (art. 4 comma 3 del D.P.R.24/6/1998 n. 249).
Gli studenti sono tenuti al rispetto dei doveri scolastici, al reciproco rispetto, alla collaborazione con i docenti.
ART. 8
In base all’art. 5 comma 2 del D.PR. 24/6/1998 n. 249, è istituito l’Organo di Garanzia interno alla scuola che è composto dal Preside, tre docenti, un rappresentante del personale ATA, due studenti e un genitore. Salvo il Capo d’Istituto, tutte le componenti si autocandidano e saranno eletti con le stesse modalità previste per l’elezione del Consiglio d’Istituto. L’Organo resta in carica un anno.
L’Organo di Garanzia delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
L’Organo di Garanzia delibera su quanto stabilito in materia disciplinare dal Regolamento d’Istituto e dal DPR 24/6/1998 n. 249.

 
 
ART. 9
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 43 e 44 del D. P .R. 31/5/1974 n. 416. La richiesta di convocazione dell’assemblea ed il relativo ordine del giorno vanno presentati almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa, tranne nei casi di particolare e provata urgenza, riconosciuta dalla Presidenza.
Gli studenti che non partecipano all’assemblea restano in classe. La Presidenza provvede a predisporre il piano di sorveglianza degli studenti rimasti in classe, impiegando gli insegnanti che non assistono all’assemblea. In caso di necessità la Presidenza può utilizzare insegnanti in orario di servizio.
ART. 10
Gli allievi, per lo svolgimento delle assemblee possono usare sale, aule e attrezzature a ciò destinate, cercando di non gravare sul bilancio dell’Istituto, dopo accordi tra i loro rappresentanti e la Presidenza.
ART. 11
L’Istituto riconosce e garantisce l’esercizio del diritto di associazione e il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola; inoltre consente l’utilizzo dei locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Viene favorita anche la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Tutte le iniziative devono avere l’autorizzazione degli organi collegiali competenti.
ART. 12
L’astensione collettiva dalle lezioni prevede per gli studenti la presentazione, al rientro in classe, di una giustificazione scritta e firmata dai genitori che sottoscrivono di essere a conoscenza dell’astensione del figlio.
La giustificazione dell’assenza, compresa quella per astensione collettiva, deve essere presentata anche dall’alunno maggiorenne.
L’assenza per eventuale astensione collettiva, premesso che ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti la frequenza è un dovere dello studente, dovrà essere motivata dai rappresentanti degli studenti al Consiglio di Classe, che ne farà una valutazione di tipo educativo, e se ne sussisteranno i presupposti, di tipo disciplinare.
 
 
ART. 13
Gli studenti hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto; possono, nell’ambito dell’Istituto, redigere, esporre negli spazi stabiliti e diffondere in forma gratuita fogli e periodici che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, o affiggere avvisi di manifestazioni scientifiche, artistiche e culturali.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
ART. 14
La disciplina dipende fondamentalmente dal senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche e si realizza nel lavoro comunitario della scuola.
ART. 15
Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto per le strutture scolastiche in quanto strutture pubbliche e della collettività e qualora venga individuato il responsabile dei danneggiamenti provocati all’Istituto e all’arredamento, la persona è tenuta al risarcimento dei danni.
L’Istituto, pur esercitando la normale sorveglianza secondo il principio della buona amministrazione, non è responsabile degli oggetti, dei beni, dei preziosi lasciati incustoditi o dimenticati; non risponde in alcun modo delle biciclette, motorini, motociclette, automobili che insegnanti o alunni parcheggiano nei cortili della scuola.
ART. 16
Per la pulizia e la conservazione delle aule, dei corridoi, dell’atrio e di tutti gli altri spazi scolastici si richiama alla responsabilità di tutte le componenti scolastiche.
ART. 17
L’orario sarà annualmente stabilito dal Collegio dei docenti in base alle necessità dell’utenza e dei progetti realizzati nell’ambito dell’autonomia.
ART. 18
Al cambio degli insegnanti gli alunni dovranno restare nelle classi di appartenenza. Non è permesso allo studente, una volta iniziate le lezioni, abbandonare la scuola senza autorizzazione del preside o di un suo delegato.
Agli studenti è interdetto l’accesso senza autorizzazione alla sala professori, alla biblioteca, ai laboratori e alle palestre.
Gli spostamenti dalle aule ai laboratori o palestre devono essere ordinati, veloci e silenziosi. Senza l’autorizzazione dell’insegnante lo studente non può lasciare la classe.
Le uscite dall’aula durante le lezioni potranno essere concesse dal docente e dovranno essere brevi e senza soste. L’autorizzazione all’uscita potrà essere concessa ad un solo allievo per volta.
ART. 19
Durante l’intervallo delle lezioni gli alunni possono accedere ai corridoi e agli spazi aperti della scuola, senza allontanarsi in nessun caso, e vi manterranno un comportamento educato e disciplinato.
In nessun caso estranei potranno accedere all’interno dell’Istituto senza autorizzazione degli organi competenti.
La sorveglianza sarà garantita dagli insegnanti con turni stabiliti dalla Presidenza.
ART. 20
Il libretto delle giustificazioni in quanto documento ufficiale non può recare cancellature, abrasioni e falsificazioni di alcun tipo.
ART. 21
Gli allievi che giungono in ritardo dovranno giustificare tale ritardo in Presidenza. Gli studenti sono ammessi in aula dall’insegnante della classe, che ne fa menzione nel registro di classe, precisando l’ora di entrata.
ART. 22
I permessi di uscita anticipata (comprese le lezioni pomeridiane) saranno concessi dal Preside o da un suo delegato e i libretti saranno riconsegnati dal personale ausiliario preposto ai piani.
I permessi, di entrata o di uscita, per visite mediche dovranno essere documentati da certificato o dalla dichiarazione dell’A.S.L. o altro.
Nell’arco dell’anno scolastico saranno concessi al massimo tre permessi di uscita per motivi familiari o di trasporto e sette permessi di entrata per motivi familiari o di trasporto. Qualsiasi ulteriore richiesta dovrà essere presentata direttamente dal genitore alla presidenza. Non sono comunque consentite l’entrata posticipata e l’uscita anticipata nello stesso giorno.

 
 
ART. 23
Per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi e per la richiesta di uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni, gli alunni devono servirsi unicamente del libretto delle giustificazioni.
Le assenze verranno giustificate dal docente della prima ora a ciò delegato dal Preside. Dopo 5 giorni o più di assenza continuativa per malattia, alla giustificazione dei genitori dovrà essere allegato un certificato medico in carta libera.
L’undicesima assenza dovrà essere giustificata personalmente dai genitori.
ART. 24
Il Consiglio di Classe è tenuto a segnalare in Presidenza l’eventuale ripetersi sistematico di assenze, ritardi, entrate o uscite fuori orario, al fine di assumere le opportune iniziative.
ART. 25
Il Preside comunicherà alle famiglie il numero delle assenze effettuate dallo studente.
ART. 26
E’ possibile, da parte della Presidenza modificare l’orario di lezione durante la giornata per l’assenza di un insegnante o per sopraggiunti gravi motivi.
ART. 27
Le gite scolastiche e i viaggi di istruzione non hanno finalità puramente ricreative e di evasione dagli impegni scolastici, ma costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola. Dovranno essere promossi dal Collegio dei docenti, su proposta motivata dei Consigli di classe e della “Commissione viaggi d’istruzione”, composta da insegnanti e genitori, entro il termine stabilito ogni anno dal Consiglio d’istituto.
Si svolgeranno preferibilmente in periodi in cui risulti meno pregiudicato lo svolgimento della normale attività didattica. Dovranno effettuarsi entro il 30 aprile, secondo la normativa vigente.
Non potranno eccedere, complessivamente il numero di sei giornate scolastiche. Potranno effettuarsi se vi aderirà tutta la classe interessata (salvo eccezione che saranno quantificate ogni anno dal consiglio d’Istituto). Potranno essere realizzate solo se non determinano, per il loro eccessivo onere economico, motivi di disagio per le famiglie e di discriminazione per gli studenti.

 
 
ART. 28
E’ vietato fumare nell’ambito dell’Istituto.
ART.29
Il Consiglio di Classe valuta le infrazioni disciplinari degli studenti, che, se gravi e reiterate, possono portare all’allontanamento dalla comunità scolastica.
ART. 30
Contro le sanzioni del Consiglio di Classe diverse dall’allontanamento dalla scuola, lo studente può presentare ricorso all’Organo di garanzia succitato.
ART. 31
L’Organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che insorgono sull’applicazione del presente regolamento.
ART. 32
Contro le decisioni dell’Organo di garanzia gli studenti e chiunque vi abbia interesse possono presentare ricorso al dirigente dell’amministrazione periferica che dovrà decidere previa parere vincolante di un organo di garanzia provinciale come previsto dall’art. 5 comma 4 DPR 24/6/1998 n. 249.
 


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